by Maria Chiara Guerrieri

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Decreto Monti e privacy: l’esclusione dal Codice per imprese, enti ed associazioni

Il Decreto Monti (DL 201/2011), entra in vigore il 6 dicembre 2011 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L’ art. 40 – “Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese”, al comma 2, che si limita a poche righe, apporta una modifica sostanziale al Codice Privacy.
Vengono eliminate le parole “persona giuridica, ente o associazione” dalla definizione di dato personale e di interessato.
Ciò sta a significare che i dati relativi alle persone giuridiche, non saranno più soggette alla protezione del Codice, e quindi  non sarà  più necessario ottenere il consenso per il loro trattamento.
Ci si allinea in questo modo alla normativa europea adottata dai paesi membri dell’Unione Europea, infatti solo l’Italia e l’Austria, al recepimento della Direttiva Comunitaria 95/46/CE, avevano esteso la tutela alle persone giuridiche.
D’ora in poi la tutela della privacy riguarderà  solo ed esclusivamente le persone fisiche.

Cosa cambia allora per le persone giuridiche, enti o associazioni?

1) Non sarà  più necessario il consenso per l’utilizzo dei dati.
2) Non sarà  necessario fornire l’informativa alle persone giuridiche, enti o associazioni
3) I dati potranno essere trasferiti all’estero senza le condizioni di cui all’art. 43 comma 1 lettere a-g.
4) Non potranno far valere i diritti di cui all’art 7  (conoscere quali dati sono trattati dal titolare del trattamento, ottenerne la rettifica, l’aggiornamento o l’integrazione o anche, in alcuni casi, la cancellazione).
5) Liberalizzazione delle attività  di marketing tramite e-mai e fax, senza consenso (non sarà  invece possibile effettuare, senza il consenso,  telemarketing con operatore).

Cosa rimane immutato per le persone giuridiche, enti o associazioni!

Tutti gli adempimenti rimangono obbligatori se le persone giuridiche, enti o associazioni, trattano dati di persone fisiche(dipendenti, clienti, fornitori)

Come vengono modificati gli articoli interessati dal decreto!

Articolo 4
a) dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica,  “identificata o identificabile”, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
i)  “interessato”, la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;

Articolo 5
Il comma 3-bis dell’ è abrogato.

Articolo 9
L’identità  dell’interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell’interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell’interessato.

Articolo 43
La lettera h) del comma 1 è soppressa.

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