by Maria Chiara Guerrieri

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Stop ai sistemi di videosorveglianza che controllano i lavoratori in assenza delle garanzie di legge.
Il Garante privacy ha “spento” le telecamere ad una amministrazione pubblica, ad una società  che opera nel settore dell’Ict, ad una casa di riposo e ad un centro di riabilitazione in convenzione con il servizio sanitario.

Gli occhi elettronici erano stati installati in violazione dello Statuto dei lavoratori, che vieta il controllo a distanza dei dipendenti, e della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Il Garante, intervenuto a seguito di alcune segnalazioni,  ha dichiarato illecito il trattamento di dati effettuato e di conseguenza inutilizzabili le immagini riprese in violazione di legge.
Per quanto riguarda in particolare la casa di risposo, l’Autorità  ha vietato definitivamente l’uso delle telecamere installate nell’area dove sono collocati i cartellini di presenza dei dipendenti e gli orologi marcatempo.
Negli altri tre casi il divieto è scattato per l’uso delle telecamere collocate presso gli accessi ai luoghi di lavoro o in altre aree interne, in corrispondenza degli ascensori e dei corridoi, in attesa dell’eventuale attuazione delle procedure previste dallo Statuto dei lavoratori (accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, o autorizzazione della Direzione provinciale del Lavoro).
Nel motivare i divieti il Garante, ha ribadito che il controllo a distanza dell’attività  lavorativa si configura anche nel caso in cui la sorveglianza non sia a carattere continuativo o le telecamere siano segnalate da cartelli: per essere in regola nell’installazione di telecamere occorre comunque e sempre rispettare le procedure stabilite dallo Statuto a tutela dei lavoratori.
L’Autorità  ha prescritto, infine, alla casa di riposo di designare incaricati del trattamento i dipendenti autorizzati a visionare le immagini riprese dagli impianti e di integrare gli avvisi che segnalano la presenza delle telecamere con tutte le informazioni previste dalla normativa, rendendoli visibili anche di notte.

(Fonte: Newsletter Garante Privacy del 23.12.2011)

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