by Maria Chiara Guerrieri
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Decreto Monti e privacy: l’esclusione dal Codice per imprese, enti ed associazioni
Il Decreto Monti (DL 201/2011), entra in vigore il 6 dicembre 2011 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L’ art. 40 – “Riduzione degli adempimenti amministrativi per le impreseâ€, al comma 2, che si limita a poche righe, apporta una modifica sostanziale al Codice Privacy.
Vengono eliminate le parole “persona giuridica, ente o associazione†dalla definizione di dato personale e di interessato.
Ciò sta a significare che i dati relativi alle persone giuridiche, non saranno più soggette alla protezione del Codice, e quindi non sarà più necessario ottenere il consenso per il loro trattamento.
Ci si allinea in questo modo alla normativa europea adottata dai paesi membri dell’Unione Europea, infatti solo l’Italia e l’Austria, al recepimento della Direttiva Comunitaria 95/46/CE, avevano esteso la tutela alle persone giuridiche.
D’ora in poi la tutela della privacy riguarderà solo ed esclusivamente le persone fisiche.
Cosa cambia allora per le persone giuridiche, enti o associazioni?
1) Non sarà più necessario il consenso per l’utilizzo dei dati.
2) Non sarà necessario fornire l’informativa alle persone giuridiche, enti o associazioni
3) I dati potranno essere trasferiti all’estero senza le condizioni di cui all’art. 43 comma 1 lettere a-g.
4) Non potranno far valere i diritti di cui all’art 7Â (conoscere quali dati sono trattati dal titolare del trattamento, ottenerne la rettifica, l’aggiornamento o l’integrazione o anche, in alcuni casi, la cancellazione).
5) Liberalizzazione delle attività di marketing tramite e-mai e fax, senza consenso (non sarà invece possibile effettuare, senza il consenso, telemarketing con operatore).
Cosa rimane immutato per le persone giuridiche, enti o associazioni!
Tutti gli adempimenti rimangono obbligatori se le persone giuridiche, enti o associazioni, trattano dati di persone fisiche(dipendenti, clienti, fornitori)
Come vengono modificati gli articoli interessati dal decreto!
Articolo 4
a) dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, “identificata o identificabileâ€, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
i)Â “interessato”, la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
Articolo 5
Il comma 3-bis dell’ è abrogato.
Articolo 9
L’identità dell’interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell’interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell’interessato.
Articolo 43
La lettera h) del comma 1 è soppressa.
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