by Maria Chiara Guerrieri
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La normativa in materia di Privacy Dlgs 196/03 all’art.130 (co. 1) vieta, senza il preventivo consenso dell’interessato, l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore, compresi e-mail,fax,Sms,Mms, per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, (co. 5) è vietato inoltre, se effettuato camuffando o celando l’identità del mittente o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l’interessato possa esercitare i diritti di cui all’articolo 7.
L’unica eccezione è rappresentata da quanto indicato nel comma 4 dello stesso articolo 130:
- Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall’interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell’interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l’interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni.
- L’interessato, al momento della raccolta e in occasione dell’invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.
La prescrizione del 19 giugno 2008 Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2008, n. 152: “Semplificazioni di taluni adempimenti in ambito pubblico e privato rispetto a trattamenti per finalità amministrative e contabili†aggiunge a quanto sancito dal precedente articolo anche l’utilizzo di posta cartacea: “è stato stabilito che in applicazione del principio del bilanciamento degli interessi (art. 24, comma 1, lett. g), i titolari del trattamento in ambito privato che hanno venduto un prodotto o prestato un servizio, nel quadro del perseguimento di ordinarie finalità amministrative e contabili, possono utilizzare senza il consenso i recapiti (oltre che di posta elettronica come già previsto per legge) di posta cartacea forniti dall’interessato, ai fini dell’invio diretto di proprio materiale pubblicitario o di propria vendita diretta o per il compimento di proprie ricerche di mercato o di comunicazione commerciale a condizione che:
a) tale attività promozionale riguardi beni e servizi del medesimo titolare e analoghi a quelli oggetto della vendita;
b) l’interessato, al momento della raccolta e in occasione dell’invio di ogni comunicazione effettuata, per le menzionate finalità , sia informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, opt-out possibilità a posteriori di esercitare il diritto di opporsi all’invio di comunicazioni commerciali indesiderate, in maniera agevole e gratuitamente, anche mediante l’utilizzo della posta elettronica o del fax o del telefono e di ottenere un immediato riscontro che confermi l’interruzione di tale trattamento (art. 7, comma 4);
c) l’interessato medesimo, cosଠadeguatamente informato già prima dell’instaurazione del rapporto, non si opponga a tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni;
In Pratica:
- Il consenso del destinatario è sempre obbligatorio (provvedimento del 29 maggio 2003 del Garante: “Spamming- Regole per un corretto invio delle e-mail pubblicitarie†ad eccezione del caso sopra riportato e deve essere:
- Libero
- Informato, deve cioè essere fornita una completa e specifica informativa sulle finalità del trattamento dei dati secondo le disposizioni in vigore.
- Espresso
- Specifico, se il consenso riguarda più tipologie di servizi, esempio, marketing, profilazione, comunicazione dei dati a società collegate, ecc, occorre un consenso per ogni tipologia di trattamento.
- Preventivo (regola dell’opt-in) richiesto cioè prima dell’invio e non inviando un primo fax, e-mail… che, nel richiedere il consenso, abbia già un contenuto promozionale o pubblicitario.
- Il consenso è necessario anche quando gli indirizzi e-mail sono formati ed utilizzati automaticamente mediante un software, senza verificare se essi siano effettivamente attivati e a chi pervengano o vengano estratti da elenchi telefonici cosiddetti “categorici”, quali Pagine Gialle, da registri pubblici o da banche dati online.
- Non è ammesso l’invio anonimo di messaggi pubblicitari, cioè senza l’indicazione della fonte di provenienza del messaggio o di coordinate veritiere. àˆ comunque opportuno indicare nell’oggetto del messaggio la sua tipologia pubblicitaria o commerciale.
- Chi acquista banche dati con indirizzi di posta elettronica è tenuto ad accertare che ciascuno degli interessati presenti nella banca dati abbia effettivamente prestato il proprio consenso all’invio di materiale pubblicitario.
- La formazione di appositi elenchi di chi intende ricevere e-mail pubblicitarie o di chi è contrario (le cosiddette “black listâ€) non deve comportare oneri per gli interessati.
- Chi detiene i dati deve sempre assicurare agli interessati la possibilità di far valere i diritti riconosciuti dalla normativa sulla privacy (revoca del consenso, richiesta di conoscere la fonte dei dati, cancellazione dei dati dall’archivio etc.).
In ogni comunicazione inviata, è necessario dare la possibilità di cancellazione dalla banca dati.
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